1 Ottobre 2020
Accade spesso che la Banca conceda un affidamento di fatto al cliente, non formalizzandolo in nessun contratto.
Il conto corrente registrerà quindi saldi stabilmente a debito a fronte dei quali la Banca applicherà interessi sugli sconfinamenti.
Quando poi il CTU nominato dal Tribunale si troverà a dover applicare le formule di calcolo caldeggiate dalla Banca d’Italia – diverse da quelle dettate in materia di mutui e finanziamenti a rientro rateizzato in genere – non potrà che constatarne l’impossibilità di calcolo.
L’unica soluzione, quindi, sarà quella di far riferimento al massimo scoperto raggiunto nel trimestre, come indicato dalla stessa BdI.
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