I PATTI DI FAMIGLIA E LE ATTRIBUZIONI AI LEGITTIMARI: NOVITA’

12 Gennaio 2021

La Cassazione (n.25906/2020) ha recentemente precisato un importante aspetto legato all’imposizione in caso di attribuzioni in favore di solo uno o alcuni dei legittimari (e non di tutti): in questo caso, sostanzialmente, le eventuali successive attribuzioni disposte da questi ai legittimari NON assegnatari sconteranno le stesse imposte dovute sulla disposizione originaria (in favore dei beneficiari assegnatari).

In pratica, se il defunto avesse disposto in favore del solo figlio A l’attribuzione di un immobile (senza dare nulla al figlio B) e il figlio A decidesse di donare al fratello (B) una quota del bene, si applicherebbe l’imposta di donazione se e nella misura in cui sarebbe stata dovuta nel caso in cui il defunto avesse disposto direttamente in favore di B.

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